Menu principale:
Art. 2- L'Associazione perseguirà i seguenti scopi:
-Diffondere la. cultura musicale, ed in particolare il bel canto, nel mondo giovanile e nell'ambito sociale tutto.
-Ampliare la conoscenza della cultura musicale, ed in particolare del canto, attraverso contatti con persone, associazioni ed enti,
- Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale, con particolare attenzione al canto, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come bene della persona e valore sociale
-Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali come sopra descritti, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, concepita come ideale di educazione permanente
Art. 3- L'Associazione "L'Officina del Canto" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere a favore dei propri associati corsi di canto, organizzati sia con la collaborazione di soci esperti in materia, che avvalendosi di professionisti esterni. Sono parimenti oggetto di attività sociale:
Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concerti vocali, lezioni-concerti, corsi di canto per bambini, adolescenti ed adulti, incontri con esperti di materie tecniche affini, organizzazione e predisposizione di materiale sonoro e bibliografico presso la sede sociale. Attività di formazione, attività editoriale, comprese registrazioni sonore. Altre attività connesse e complementari che verranno individuate e approvate dall'assemblea
Art.4- L'Associazione "L'Officina del Canto" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali
Oltre ai soci fondatori, che sono soci di diritto a vita, gli altri saranno ricondotti alle seguenti categorie:
- soci ordinari: persone od enti che si impegnano a versare, per tutto il periodo associativo, la quota annuale stabilita dalla Consiglio Direttivo.
- soci onorari, equiparati ai soci fondatori, quali persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in modo determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione: hanno carattere permanente ed sono esonerati dal versamento della quota associativa
- Soci sostenitori, persone, società o enti che intendono contribuire con quote sociali di entità superiore a quella dei soci ordinari, che sarà stabilita dal Consigli Direttivo.
Art.5- L'ammissione dei soci ordinari è a numero illimitato e senza preclusione alcuna: è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente,, controfirmata dal Presidente.
Art.6- Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norma del presente Statuto ed il regolamento interno che sarà predisposto dai soci fondatori; in caso di comportamento contrario che rechi pregiudizio agli scopi ed al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà intervenire e, a seconda della gravita dei comportamenti difformi posti in essere, applicare le sanzioni del richiamo, della diffida, sino all'espulsione dalla stessa Associazione, i soci espulsi possono presentare istanza di riammissione motivata da argomenti comprovanti il proprio ravvedimento
Art.7- Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto da esprimere in assemblea ordinaria e per l'approvazione del bilancio, per approvazione di eventuali modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso in nessun caso. Art.8- Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
? Beni immobili e mobili, contributi, donazioni e lasciti, rimborsi, proventi da eventuali attività marginali, commerciali o produttive, ogni altro tipo di entrata.
? I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dallo stesso Consiglio, previa informativa motivata presentata all'Assemblea dei soci.
? Le elargizioni liberali in danaro ed in natura sono accettate dal Consiglio Direttivo, il quale può anche disporne la destinazione, sempre in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I proventi derivanti da eventuali attività commerciali svolte in modo marginale sono inserite in apposita voce del bilancio e sono utilizzate sempre in modo aderente alle finalità statutarie.
È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, o siano attribuite, dal Consiglio Direttivo, ad altre associazioni senza scopo di lucro aventi anche scopi benefici.
Art.9- L'anno finanziario inizia il primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre di ogni anno.
II Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio in forma preventiva, se ritenuto opportuno, e comunque sempre, in forma consuntiva; tali documenti contabili devono essere approvati entro il 30 Aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la Direzione dell'Associazione in modo da poter essere consultato liberamente da ciascun associato.
Art.l0- Gli organi dell'Associazione sono:
L'Assemblea del soci
II Consiglio Direttivo
il Presidente
Art.ll- L'assemblea dei soci è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali se maggiorenne, ha diritto ad un voto; essa deve essere convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria e valida se presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza semplice dei presenti. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo nella sede sociale.
Art.12- L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio Direttivo, e tra i suoi membri, il tesoriere.
- approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.
- approva e modifica il regolamento interno a maggioranza qualificala dei 4/5 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione, sempre a maggioranza qualificata dei 4/5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell' Associazione, ed in sua mancanza dal membro più anziano del Consiglio Direttivo, il quale, con la collaborazione di un segretario nominato nell'occasione, redigerà verbale.
Art.13- TI Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti, ed è validamente costituito da due dei suoi componenti. I consiglieri svolgono la loro opera gratuitamente e durano in carica cinque anni. IL consiglio può essere revocato dall'Assemblea all'unanimità dei 4/5 dei soci.
Art.14- II Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, si riunisce quando sia necessario e comunque almeno una volta all'anno; è convocato dal Presidente, o da due consiglieri, o dalla richiesta, motivata di almeno il 50% dei soci. II Consiglio Direttivo, ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione:
- predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea
- formalizza quanto approvato, per la gestione dell'Associazione
- elabora il bilancio nelle sue voci di entrata e di spesa, sia in preventivo che in consuntivo v
- stabilisce le quote sociali annuali
Art.15- II Presidente dell'Associazione dura in carica cinque anni ed è il legale rappresentante della stessa a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi, apre e chiude conti correnti bancari e postali, effettua gli acquisti approvati dal Consiglio, procede agli incassi, conferisce ai soci procura al fine del compimento di attività di ordinaria amministrazione.
Art.16- II tesoriere è nominato dall'Assemblea tra i consiglieri, resta in carica per cinque anni, verifica la regolarità della contabilità, eventualmente avvalendosi della collaborazione di consulenti esterni, redige la relazione da allegare al bilancio consuntivo.
Art.17- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria all'unanimità dei 4/5 dei soci; il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione senza scopo di lucro, avente finalità analoghe, o per fini di pubblica utilità.
Art.18- Tutte le cariche elettive sono gratuite; è riconosciuto il rimborso delle
spese sostenute e debitamente documentate.
Art.19- Per il primo periodo quinquennale, i soci fondatori stabiliscono le
seguenti ripartizioni di carica:
- Presidente - Noccioli Gabriele
- Consigliere tesoriere – Barsotti Marco
- Consigliere - Mancini Rosalba